sabato 21 febbraio 2015

IL MERCATO DELLE VACCHE CONTINUA


"IL MERCATO DELLE VACCHE CONTINUA"
Dott. Giuseppe Torcivia

Mentre il Presidente Mattarella, appena nominato, pronunciava le sue prime belle e incisive parole: "Il mio pensiero va alle speranze e alle difficoltà dei nostri concittadini" nello stesso momento il pensiero di molti politici era rivolto agli sviluppi della loro carriera a come mantenere la poltrona presente e futura e a barattare il potere conferitogli con il voto con i propri interessi.
Se i treni italiani in servizio per i pendolari si muovessero alla stessa velocità dei parlamentari nostrani nelle varie trasmigrazioni da una parte politica ad altra o da una corrente di partito all'altra, le ferrovie italiane avrebbero il primato mondiale della puntualità e milioni di italiani tutti i giorni arriverebbero al posto di lavoro meno stressati.
Un amico americano mi ricorda sempre che in Italia quello del saltimbanco è un mestiere in via d'estinzione i migliori sono tutti passati alla politica.
Qualcuno scrive perché non chiamare questi passaggi da un partito all'altro con un termine più appropriato transumanza: migrazione stagionale delle greggi e delle mandrie.
Una transumanza continua per mantenere le poltrone e in vista di quelle future perché si tiene famiglia, perché non si vuole tornare a casa, perché non ci si rassegna a perdere emolumenti-diaria-privilegi-pensioni dorate.
Guai ai vinti e quindi corsa a salire sul carro dei vincitori di turno oggi più che mai strapieno di laudatores. Degli antichi romani gli italiani hanno ereditato soprattutto questo spirito.
Un vecchio amico politico mi diceva, con sua grande delusione, che in politica non si hanno amici, ma soltanto compagni di cospirazione.
Questo andazzo, questo comportamento lo si constata tutti i giorni così la distanza tra la politica, politicanti e cittadini diventa sempre più grande.
Le prime parole del Presidente Mattarella, che ho ricordato prima, sembrano dette per accusare e scuotere una buona parte della classe politica.
L'accusa di non avere dato a ben due generazioni la possibilità di una vita serena, di avere creato solo condizioni di precarietà per molti giovani e meno giovani, di non aver creato situazioni di sviluppo, di avere negato la possibilità alle persone di scegliersi liberamente un lavoro, farsi una casa, una famiglia e di poter avere e crescere dei figli, di aver negato la giusta tranquillità ai pensionati, di avere tradito le speranze di un popolo.

Tutti questi voltagabbana per giustificarsi danno motivazioni, le più disparate, ma non incantano più come una volta. La gente si è accorta che costoro vivono in un altro mondo, sempre più italiani capiscono che questi politici da tempo hanno smesso di ascoltare e comprendere la società e di parlare al cuore e alla testa delle persone perché in altre faccende affaccendati.
Questi voltagabbana vanno avanti a minacce e compromessi tra di loro, tra ricatti e controricatti, ritorsioni e controritorsioni infischiandosene degli italiani che si stanno impoverendo sempre di più.
Abbiamo politici pallonari, ammalati di protagonismo, megalomani, spregiudicati,
arroganti,vanitosi sempre alla ricerca delle telecamere, esperti giocatori di poker con
grandi responsabilità che considerano ogni rapporto politico come una corsa in taxi.
Uomini politici pavidi, non con la “U” maiuscola ma quacquaraccà come li definiva Leonardo Sciascia.


Il nostro augurio e la nostra speranza è che il prossimo futuro veda meno parassiti, meno gente che rinnega il proprio passato e cancella il proprio presente; veda meno voltagabbana senza dignità, meno opportunisti, marpioni e furbacchioni e più gente di buona volontà.
Tutto può cambiare, una Italia migliore è possibile, dipende dai cittadini italiani.

"NON E' FACILE LASCIARE LE COSE PRIMA CHE LE COSE CI LASCINO ".
(Gen.Charles De Gaulle)

lunedì 9 febbraio 2015

Ordini Cavallereschi Non Nazionali



LEGITTIMITA' ORDINI NON NAZIONALI - Orientamento Cassazione sugli ordini non nazionali


magnacruce - Dom Dic 19, 11:22:46
Oggetto: Orientamento Cassazione sugli ordini non nazionali

Si riportano le esatte parole della nota Vaticana:

"OLTRE AI PROPRI ORDINI CAVALLERESCHI , LA SANTA SEDE RICONOSCE E TUTELA SOLAMENTE IL SOVRANO ORDINE DI MALTA E L'ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO"

datata giugno 2005

Da quanto scritto si evince chiaramente che quanto riportato in altri forum, molto di parte ed interessati, sono solo falsità e manipolazioni ad arte. Il Vaticano, infatti, ribadisce che controlla ed ha come Ordini suoi questi due citati ma non ha mai detto ne potrebbe dire, essendo uno Stato estero, quali Ordini sono legittimi o meno in Italia.
Alcuni furbacchioni si sono fatti anche pubblicare cose diverse su vari giornali e quotidiani al fine di accreditare loro personalissime ed errate tesi.
La Santa sede non riconosce con quella nota neanche gli Ordini Nazionali come quello italiano, francese etc etc, questo per dimostrare il vero significato della nota.

La legittimità e validità in ITALIA degli Ordini Cavallereschi “ Non Nazionali”
secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione


Con Prefazione del
Prof. LUIGI GIANNETTI – Consigliere di Cassazione

Arti Grafiche LEONE
Nardò 1959

PREFAZIONE

S.E. l’avv. Prof. Renato de Francesco, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, torna a noi con un commento ad alcune recentissime sentenze pronunciate dalla Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana in materia di Ordini Cavallereschi non Nazionali.
Il de Francesco si fa conoscere alcuni anni or sono con un aureo studio di carattere nobiliare genealogico dal titolo “Michele II Angelo-Comneno e la sua discendenza” Casa ed. Ferrari 1950 Roma.
Alcune sue teorie sugli Ordini Cavallereschi, sul concetto di “dinastia” ecc si sono talmente affermate che ormai possiamo dire, non vi è studio o sentenza su questioni nobiliari o cavalleresche che non riportino in tutto o in parte le sue teorie medesime.
S.E. de Francesco, pertanto, non ha bisogno di presentazioni. Quarantotto anni prestati al servizio della Giustizia nella Magistratura Italiana, fin quasi ai supremi fastigi, costituiscono la garanzia massima dell’acutezza, dell’intuito e della precisione giuridica, che contraddistinguono l’esimio magistrato.
Ecco come il primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, S.E. Ernesto Eula, ha giudicato il de Francesco magistrato all’atto del suo collocamento a riposo per limiti di età:

“……..Il saluto viene dal cuore per il sentimento di affettuosa simpatia che è maturato attraverso i rapporti di lavoro, rapporti di comune travaglio, rapporti di amicizia durati per anni, quasi per tutta la vita. Il ringraziamento deriva dal consapevole apprezzamento della Sua opera appassionata fervida fedele ed intelligente, dedicata alla Missione della Giustizia attraverso funzioni varie e tutte delicate, amministrative e giudiziarie; una lunga dritta chiara via che ha avuto il suo degno meritato coronamento con la Sua elevazione alla Magistratura della Suprema Corte, alla quale ha dedicato con fervore e con competenza un’attività apprezzata e meritevole di ogni plauso……..”

Dal de Francesco, quindi, non potevamo attenderci anche questa volta che uno studio sintetico (quasi tacitiano), ma preciso, giuridicamente ineccepibile, chiaro. Pochi commenti ma indovinatissimi. Il De Francesco ha saputo bene mettere il dito sulla piaga, come suole dirsi, ponendo in luce una legislazione difettosa e gli enormi sforzi che sta facendo la Corte Suprema di Cassazione per renderla più aderente allo spirito ed alle libertà costituzionali.

La materia cavalleresca non è mai stata facile a doversi affrontare. Leggi affrettate, spesso imperfette, o, quanto meno, lacunose, talvolta dettate da motivi di ordine contingente e non storico, forse anche politico, hanno bisogno di una intelligente interpretazione da parte della Giustizia affinché il mondo non abbia a criticare la poca maturità democratica del popolo italiano.

Mai come in questa occasione la Magistratura si è dimostrata il vero e prezioso usbergo della libertà disciplinata di un Paese ancora “in fieri”. Le coraggiose, sensate, magnifiche sentenze della Cassazione meritano il plauso di ogni cittadino di alto sentire. Ed è proprio questo plauso che il de Francesco, con i suoi brevi commenti alle sentenze che andrà citando nella sua esposizione, ha inteso rivolgere alla Cassazione.

Prof. LUIGI GIANNETTI
Consigliere
della Suprema Corte di Cassazione
In questi ultimi tempi è ritornata all’onore della cronaca quotidiana la “vexata quaestio” degli Ordini Cavallereschi, che, da qualche anno, sembrava ormai sopita dopo la emanazione della legge 3.3.1951 n. 178. Cosa prevedibile, del resto, poiché la imperfetta formulazione giuridica della legge medesima non poteva che portare a una serie di controversie di carattere giudiziario.
Nell’immediato dopoguerra, com’è noto, sono sorti in Italia una quantità di ordini cavallereschi. La inflazione di distinzioni onorifiche nel nostro Paese impressionò sia il Vaticano che il nostro Governo, preoccupati soprattutto della difesa degli Ordini della Santa Sede, di quelli nazionali, dell’Ordine di malta e di quello del Santo Sepolcro. Dopo una laboriosa vicenda legislativa fu promulgata una legge , l’unica della specie in tutto il mondo, che stringeva esageratamente i freni in materia di distinzioni onorifiche, giungendo laddove mai era giunto neppure il vecchio regime monarchico, per la verità assai più largo e più democratico in fatto di Ordini Cavallereschi non statuali.
La legge 3.3.1951 stabilì, con l’art. 7, che: “ i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite da Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Affari Esteri”.
Con il successivo art. 8 si dispose. “ salvo rimanendo il disposto dell’art. 7 è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni, e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni, e privati”, conferimento che, come venne spiegato poi nell’art. 9 si intende vietato anche quando sia avvenuto all’estero.
La legge rappresentò un colpo di maglio potente, che se colpì Ordini poco seri nati solamente per fini speculativi o truffaldini, finì, per colpire tuttavia anche Ordini secolari, fondati su costituzioni severe, con un fondamento di religione e di beneficenza fuori da ogni discussione.
Le pubbliche autorità, sotto la spinta di istruzioni piuttosto severe, cominciarono una vera e propria caccia spietata a tutti gli Ordini, il che purtroppo fece passare l’Italia nel novero delle nazioni meno democratiche.
Probabilmente non si era compreso che terminato il fuoco d’artificio e i suoi primi entusiasmi, il popolo italiano avrebbe saputo sceverare il buono dal cattivo da sé, come del resto era già avvenuto in Francia, in Inghilterra ed in altre Nazioni Europee perfino a regime monarchico, col gettare il ridicolo sulle istituzioni cavalleresche nate solo per fini speculativi, e col dare invece impulso naturale a quelle sorte o riesumate per scopi altamente sociali.
Si commise, invece, l’errore di parlare di Ordini legittimi e non legittimi, veri o non veri, antichi e moderni, in una sarabanda che sconcertò l’uomo della strada e fuorviò perfino il legislatore, pressato da una campagna di stampa più o meno giusta.
L’araldo di tale campagna fu il Vaticano il quale, preoccupato senza dubbio della diminuita importanza dei propri Ordini e di quello di Malta e del Santo Sepolcro, gettò l’ostracismo contro tutti gli Ordini Cavallereschi esistenti in Italia, non statuali, e su un’infinità di ordini esteri. Chiamandoli falsi ed illegittimi. Così facendo, il Vaticano, commise un errore giuridico, giacché non è possibile chiamare illegittima o falsa una associazione cavalleresca, anche se nata oggi, che sia stata regolarmente costituita con atto notarile o le cui costituzioni siano state registrate secondo le leggi.. D’altra parte anche gli Ordini “cosiddetti riconosciuti” ma non statuali (come ad esempio l’Ordine di Malta) come sono nati? In un non lontano passato un gruppo di valorosi e pii cavalieri si riunirono in associazione, si dettero delle costituzioni e iniziarono una gloriosa tradizione di bene e di religione che ha dato fama e decoro nei secoli all’Ordine stesso.
Ma, fino a prova contraria, anche l’Ordine di Malta ha avuto una data di nascita né ad alcuno venne mai in mente nei primi tempi della sua vita, di chiamarlo ordine illegittimo o falso. Si potrà, quindi, parlare di Ordini non riconosciuti ma non di Ordini falsi. Di ciò parlerò ancora.
L’equivoco giuridico nel quale cadde il Vaticano fece risentire i suoi effetti anche sullo Stato Italiano, il quale non volle essere da meno ed emanò la citata legge, che non ha precedenti, come già scritto, nella storia legislativa del mondo intero. Quale conseguenza il Ministero degli Esteri d’Italia diramò a tutte le nostre rappresentanze diplomatiche una nota verbale, con la quale praticamente si dava ad esse mandato di “perseguitare” gli Ordini Cavallereschi anche all’estero, facendo un lungo elenco di Ordini, definiti falsi ed illegittimi. In tal modo però il nostro Ministero, e quindi la Nazione Italiana, finiva per ingerirsi nella vita di libere istituzioni cavalleresche, araldiche e nobiliari, che avevano sede giuridica e legale in Paesi Esteri.
Ma, come era da prevedersi, la maggior parte dei paesi non gradì tale ingerenza, tanto che, quasi per reazione, molti Governi inondarono di riconoscimenti vari le sopra specificate istituzioni di cavalleria, che tanto bene spargevano intorno a se nell’interesse della società.
Così molti Paesi Esteri, purtroppo per noi, ci dettero una lezione di altissima civiltà democratica. Ci auguriamo che tali lezioni siano state apprese perché l’Italia è stata sempre maestra di diritto e di civiltà e non può ora abbassare il suo preclaro livello perdendosi in simili quisquilie.

Purtroppo, “ dura lex, sed lex “: Il legislatore ha sempre ragione e i cittadini convinti o no, contenti o scontenti, sono obbligati a rispettare la legge, anche la più severa, almeno nel territorio italiano.
Però, come era facile prevedere, poiché la suddetta legge non si reggeva su presupposti giuridici veramente sentiti nei secoli ma aveva un carattere contingente, presentò dei punti di infelice formulazione, tali da aprire la stura ad una infinità di processi, la maggior parte dei quali non favorevoli alla tesi eccessivamente restrittiva dello Stato né alla tesi degli organi vaticani.
Il che è ovvio. Laddove manca la legge, supplisce, con la sua equità, il proprio equilibrio, con la millenaria esperienza, con la probità e con la serietà, la Magistratura. Anzi, in Italia, abbiamo la fortuna di possedere, è un giudizio dei Paesi esteri questo, una della migliori magistrature del mondo, tra le più preparate.
Tornando al fatto essenziale, dirò che la legge 3.3.1951 ha usato perfino una formulazione erronea, giuridicamente parlando.


……………………………………..omissis……………………………………………………….
Segue una lunga e dottissima disquisizione sugli ordini cavallereschi ed equestri e
sulla loro distinzione in Nazionali, Non Nazionali ed esteri ed ancora una volta equipara
l’Ordine si S. Brigida a quello di Malta.
……………………………………………………………………………………………………

L’Ordine suddetto (di S. Brigida n.d.r.) fatto oggetto di molti attacchi forse per l’invidia originata dall’importanza da esso assunta nel mondo, è stato di recente riconosciuto dalla Magistratura.
Il Tribunale Penale di Benevento, sez. 2^, nella sentenza n. 172/1957 R.G. e n. 187/1958 registro Sentenze, in data 15 aprile 1958, a proposito del conte Vincenzo Abbate de Castello Orléans e del suo Ordine, così scrive testualmente:
“ Questi (il conte Abbate) è realmente Generale Gran Maestro dell’Ordine Militare di S. Brigida di Svezia; e lo è per diritto ereditario, in quanto l’Ordine, che è di origine remotissima, come da documenti e pubblicazioni esibite, venne riesumato nel 1859 dal nonno dell’odierno imputato, conte Vincenzo Abbate senior. La difesa ha esibito, fra l’altro, un verbale di deposito di documenti redatto dal Notaio Cav. Attilio Marino nel 1929, e cioè in epoca non sospetta, e fra i documenti depositati v’erano le Costituzioni dell’Ordine. Ha esibito, altresì, una fotografia di Francesco II, ultimo Re delle Due Sicilie, recante dedica al detto conte Abbate, dalla quale risulta che anche detto Sovrano era membro dell’Ordine Brigidiano.
E’ evidente che non si tratta di uno dei tanti ordini fasulli, pullulanti dopo l’avvento della Repubblica, per ingannare la dabbenaggine di tanti cittadini che non sapevano rinunciare alla parvenza di una croce di Cavaliere…..Interessa all’Abbate far stabilire, ma il collegio si può esimere dal compito di indagare dopo aver raggiunto il risultato di cui innanzi, se l’Ordine di che trattasi debba annoverarsi fra gli Ordini privati, aboliti dalla legge, o fra gli Ordini non nazionali, le cui onorificenze, conferite all’estero, possono essere portate in Italia, previa autorizzazione. La tesi dell’Abbate ha moltissimi punti a suo favore ma il Collegio non può attardarsi in un esame del genere, superfluo ai fini della decisione della presente causa”.

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ARTICOLO TRATTO DAL SITO UFFICIALE DELL'ORDINE

martedì 3 febbraio 2015

L'Ordine Teutonico

521/3 - L'Ordine Teutonico

Dopo lo smembramento dell'Impero austro-ungarico, si poneva il problema dell'attribuzione dei poteri di controllo sull'Ordine Teutonico, già esercitati dall'Austria-Ungheria, ai quattro Stati successori in cui erano situati beni ed organi dell'Ordine (Austria, Cecoslovacchia, Italia e Regno serbo-crato-sloveno) e della ripartizione del patrimonio dell'Ordine tra gli stessi Stati. In relazione a detta ripartizione, occorreva anzitutto stabilire se all'Ordine Teutonico fosse applicabile l'art. 273 del Trattato di pace con l'Austria, firmato a Saint-Germain il 10 settembre 1919, il quale così stabiliva:
«Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité». (Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 638)
In proposito, la Conferenza di Roma fra gli Stati successori dell'Impero austro-ungarico, apertasi il 6 aprile 1921, si limitava a constatare le divergenze fra Italia ed Austria circa l'interpretazione dell'art. 273 relativamente alle parole «collettività o persone morali pubbliche», ed adottava una deliberazione di massima, rinviando a future trattative la ripartizione dei patrimoni in questione [1] . In tale situazione, poiché il Governo cecoslovacco intendeva applicare alle proprietà fondiarie dell'Ordine che si trovavano sul proprio territorio le leggi nazionali per l'attuazione della riforma agraria [2] , il Ministro degli Esteri ad interim, Mussolini, così scriveva il 3 luglio 1923, al Ministro d'Italia a Praga, Chiaramonte Bordonaro:
«Il punto di vista del governo italiano è che i beni dell'Ordine Teutonico siano da considerarsi non come beni privati e come tali soggetti a confisca in virtù dell'articolo 249 del Trattato di S. Germano [3] ma come beni appartenenti a persona morale ex nemica esercitante la sua azione in territorii divisi per effetto del detto trattato e quindi soggetta al disposto dell'articolo 273 del Trattato medesimo. Ora poiché nessuna esecuzione è stata ancora data alla decisione di massima adottata nella Conferenza di Roma per la ripartizione dei beni appartenenti a collettività o persone morali in applicazione del citato articolo 273, il Ministero di Giustizia ritiene necessario che sia mantenuto fermo lo stato attuale di cose nei riguardi dell'Ordine Teutonico, e che siano evitate modificazioni radicali nel relativo patrimonio affinché la ripartizione di esso possa, a suo tempo aver luogo, senza alcun pregiudizio dell'Italia». (Mussolini a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 3 luglio 1923, ASE, P 1919-30, 872)
Del pari, il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, Oviglio, così si esprimeva, il 5 febbraio 1924, in merito alla nomina a Gran Maestro dell'Ordine Teutonico di Monsignor Roberto Klein, Vescovo di Brunn, intronizzato il 27 settembre 1923 e riconosciuto dalla Santa Sede:
«Questo Ministero, ritiene non si debba riconoscere dallo Stato Italiano la nomina stessa, in quanto che, come sotto il cessato regime era necessario il consenso del Sovrano austriaco per l'investitura del Gran Maestro dell'Ordine Teutonico, oggi occorre che intervenga tale consenso da parte di tutti gli Stati successori della Monarchia austriaca. E siffatta linea di condotta si manifesta opportuna anche per mantenere la più ampia libertà di azione per la eventuale ripartizione dei beni dell'Ordine agli effetti dell'art. 273 del Trattato di S. Germano. Converrà anzi, come venne già in precedenza accennato, prendere gli accordi con gli altri Stati interessati circa il modo di esercitare la debita ingerenza nell'amministrazione dei beni dell'Ordine. Né questo punto di vista può essere modificato di fronte alla monografia storica, comunicata da codesto On. Ministero. In essa si afferma in sostanza che l'Ordine Teutonico, avente carattere eminentemente religioso, dipendeva, a titolo di feudo, dalla Casa imperiale d'Austria senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, e che quindi, caduta la Monarchia austriaca ed avvenuto l'esilio della casa d'Asburgo-Lorena, l'Ordine, che ha i beni situati in quattro Stati, ha bensì subìto una limitazione nello svolgimento della sua attività, ma va sempre considerato come istituto a sé insopprimibile e non soggetto a sequestro né a confisca, né a restrizioni nell'esercizio dei suoi diritti di proprietà. Ora, a parte la considerazione che l'ingerenza della Casa d'Asburgo nell'Ordine Teutonico era non un suo diritto privato, ma un derivato della sua sovranità sullo stato austriaco, sta in fatto che l'Ordine medesimo è una persona morale che esercita la propria azione in territori divisi per effetto del Trattato di S. Germano, e, come tale, i suoi beni sono soggetti a ripartizione ai termini dell'art. 273 sopra citato. Di qui l'interesse dello Stato Italiano e degli altri Stati, sul cui territorio esistono beni dell'Ordine, a far sì che tali beni siano conservati e bene amministrati in relazione anche ai fini propri dell'ente, e la necessità di accordi per determinare le cautele relative». (Oviglio a Mussolini, Roma, 5 febbraio 1924, ibidem)
La tesi cecoslovacca, peraltro, era condivisa dal Governo serbo-croato-sloveno, il quale, sostenendo il carattere eminentemente religioso dell'Ordine Teutonico e l'inapplicabilità ad esso dell'art. 273 del Trattato di Saint-Germain, disponeva il dissequestro dei beni dell'Ordine situati sul suo territorio e ne trasferiva la proprietà al Priorato di Lubiana. Nell'ambito del Comitato istituito dalla Conferenza di Roma fra gli Stati successori per attuare la ripartizione del patrimonio delle persone morali, si svolgeva quindi una discussione di carattere preliminare sulla natura giuridica dell'Ordine Teutonico. Mentre Italia e Romania affermavano trattarsi di un ordine nazionale equestre austriaco, come tale soggetto alle disposizioni dell'art. 273 del Trattato di Saint-Germain, le altre Delegazioni insistevano nel considerarlo un ordine religioso ed escludevano, quindi, la competenza del Comitato nella questione. Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo, il Ministro degli Esteri cecoslovacco, Benes, con Nota Verbale del 30 luglio 1925, informava il nuovo Ministro d'Italia a Praga, Pignatti Morano, che
«Le Gouvernement tchécoslovaque ne trouve aucun motif de créer une exception en faveur de cet Ordre pour le domaine qu'il possède en Tchécoslovaquie. Cette exception serait contraire aux lois fondamentales sur la réforme agraire, actuellement en vigueur en Tchécoslovaquie, qui étant des dispositions d'une législation générale, s'appliquent sans distinction à toute la grande propriété foncière située en territoire tchécoslovaque. Le Gouvernement estime donc que ces lois sont applicables aux biens de l'Ordre Teutonique comme à ceux des autres ordres et congrégations religieuses et de toute autre personne sans aucune distinction. En effet même si la qualité des biens des collectivités aux termes de l'art. 273 du Traité de Saint-Germain leur était reconnu, ce qui n'est pas le cas pour les biens de l'ordre Teutonique, les lois sur la réforme agraire devront néanmoins être appliquées aux grandes propriétés immobilières faisant partie desdits biens, en tant qu'elles se trouvent situées en territoire tchécoslovaque». (Nota Verbale consegnata da Benes a Pignatti Morano, Praga, 30 luglio 1925, ibidem)
Con Nota Verbale del 25 novembre 1925 Pignatti Morano replicava nei seguenti termini:
«Le Gouvernement Royal persiste dans l'avis qu'il est nécessaire de ne pas préjuger une question qui n'a pu encore aboutir à un accord entre les Etats intéressés; et ne saurait d'ailleurs reconnaître le bien fondé juridique de la thèse énoncée dans la Note verbale du Ministère des Affaires Etrangères citée plus haut. Le Gouvernement Royal se voit donc dans la nécessité de formuler toutes ses réserves pour le cas où le Gouvernement Tchécoslovaque ne consentait pas à surseoir à l'application de la réforme foncière aux propriétés de l'Ordre Teutonique, en Tchécoslovaquie». (Nota Verbale presentata da Pignatti Morano a Benes, Praga, 25 novembre 1925, ibidem)
Constatata l'impossibilità di accordo tra gli Stati successori, il Governo italiano predisponeva un progetto di decreto-legge per lo scioglimento dell'Ordine, cui venivano attribuite, fra l'altro, attività propagandistiche anti-italiane in Alto Adige.
Vedi anche
Di Saluzzo a Pignatti Morano, Roma, 4 luglio 1921, ASE, R Berlino e Vienna, 268; Valvassori Peroni a Chiaramonte Bordonaro, Roma, 30 gennaio 1922, ibidem; Mussolini a Oviglio, Roma, 8 settembre 1924, ASE, P 1919-30, 872; Conferenza di Roma, 27 gennaio 1925, ASE, Conf., 68-55; Conferenza di Roma, 11 febbraio 1925, ibidem; Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ibidem; Conferenza di Roma, 30 ottobre 1925, ibidem.;
Note
[1] Cfr. Conferenza di Roma, Protocollo finale provvisorio, s.d. ma 1921, ASE, Conf. 46-34, e Conferenza di Roma, 26 ottobre 1925, ASE, Conf., 68-55.
[3] Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXIV, p. 597.
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Arma del Gran Maestro dell'Ordine Teutonico Dinastico